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[1]Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta: esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualita' militari e coltura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.

[2]I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di maggior generale, se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe o delle scuole centrali di tiro di artiglieria.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 24 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art12 · fonte del testo

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