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[1]L'avanzamento ai vari gradi di generale ha luogo a scelta; esso deve essere riservato esclusivamente a coloro che per carattere, capacita' professionale, qualita', militari e cultura diano sicuro affidamento di esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore.
[2]((I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di generale di brigata se, oltre a possedere le qualita' di cui al comma precedente e a dare sicuro affidamento di esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado stesso, non abbiano tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di reggimento o di reparto autonomo corrispondente o di una scuola centrale, oppure di una scuola allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali)).
[3]Tale periodo di tempo e' ridotto:
- a)ad un anno, transitoriamente e non oltre il 31 dicembre 1925, se non sia stato possibile compierlo a causa di comprovate ragioni di servizio;
- b)a tre mesi se il comando sia stato tenuto in guerra, nel territorio delle operazioni, limitatamente ai comandi titolari di reggimento di fanteria e cavalleria, di raggruppamento di artiglieria e di gruppo alpino o unita' organicamente superiori.
[4]Le promozioni ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata sono conferite esclusivamente a coloro cui e' riconosciuta la piena idoneita' ad esercitare in modo assolutamente distinto il comando di grande unita', devoluto a ciascuno di tali gradi.
[5]E' fatta eccezione per i generali di brigata dei carabinieri Reali e del ruolo tecnico di artiglieria, la cui idoneita' all'avanzamento al grado superiore deve riferirsi soltanto alla capacita' a ricoprire la carica inerente a tale grado rispettivamente nell'arma dei carabinieri Reali e nel ruolo tecnico.
[6]Di conseguenza ad occupare le vacanze che si verifichino nel grado di generale di divisione per le cariche devolute all'arma dei carabinieri Reali e al ruolo tecnico di artiglieria concorrono esclusivamente i generali della rispettiva arma o ruolo.
Testo in vigore dal 11 settembre 1925 al 16 dicembre 2009
