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[1]Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta: esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualita' militari e coltura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.
[2]((I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di generali di brigata se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di reggimento o di reparto autonomo corrispondente o di una scuola centrale oppure di una scuola allievi ufficiali di complemento o allievi sottufficiali.
[3]Tale periodo di tempo e' ridotto:
- a)ad un anno, transitoriamente e non oltre il 31 dicembre 1925, se non sia stato possibile compierlo a causa di comprovate ragioni di servizio;
- b)a tre mesi se il comando sia stato tenuto in guerra, nel territorio delle operazioni, limitatamente ai comandi titolari di reggimento di fanteria e cavalleria, di raggruppamento di artiglieria e di gruppo alpino o unita' organicamente superiori)).
Testo in vigore dal 24 gennaio 1924 al 8 agosto 1925
