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[1]La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di «Commissione centrale d'avanzamento». Essa e' composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonche' gl'ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanita' militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.
[2]Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, puo' chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.
[3]La Commissione non s'intendera' costituita ove manchi piu' di uno dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sara' dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 24 settembre 1914
