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[1]((La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di «Commissione centrale di avanzamento». Essa e' composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonche' gli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni di artiglieria, l'ispettore di sanita' militare, e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.
[2]Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggiore generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato), e per l'esame delle proposte di promozioni per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.
[3]Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, puo' chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.
[4]La Commissione non s'intendera' costituita ove manchi piu' di uno dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sara' dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli)).
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 24 settembre 1914, n. 1053, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1917, n. 492, come modificato dall'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 27 settembre 1914, n. 1220, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 24 settembre 1914 al 6 ottobre 1914.
Testo in vigore dal 24 settembre 1914 al 20 novembre 1914
