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[1]La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di «Commissione centrale di avanzamento». Essa e' composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonche' gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria o del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanita' militare o l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi o ruoli cui essi sovrintendono.
[2]Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggior generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.
[3]Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, puo' chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente o per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.
[4]La Commissione non s'intendera' costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sara' dichiarato idoneo, ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 24 settembre 1914, n. 1053, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1917, n. 492, come modificato dall'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 27 settembre 1914, n. 1220, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 24 settembre 1914 al 6 ottobre 1914.
Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194
6Il Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In tempo di guerra la Commissione centrale di avanzamento prescritta dagli articoli 16 e 18 della legge 8 giugno 1913, n. 601, modificata dalla legge 21 marzo 1915, n. 301, non viene convocata; ed alle sue deliberazioni sono sostituiti i giudizi espressi circa l'idoneita' all'avanzamento o circa l'idoneita' ad un comando di corpo d'armata dal comandante di corpo d'armata e dalle altre piu' elevate autorita' gerarchiche dell'ufficiale da esaminare. A questi giudizi si aggiunge quello dei comandanti generali di artiglieria e del genio, del comandante del corpo di cavalleria, del comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, degli ispettori delle costruzioni di artiglieria, di sanita' militare e dei servizi di commissariato, quando si tratti dell'idoneita' all'avanzamento in una delle armi od in uno dei corpi cui essi sovraintendono".
Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 265
11Il Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 265, nel modificare l'art. 4 della L. 21 marzo 1915, n. 301, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ai componenti della Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1915, n. 301, e' aggiunto il sottocapo di stato maggiore dell'esercito".
Testo in vigore dal 15 marzo 1919 al 16 dicembre 2009
