Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1915 al 25 agosto 1915. Leggi il testo vigente →

[1]((La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di «Commissione centrale di avanzamento». Essa e' composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonche' gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria o del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanita' militare o l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi o ruoli cui essi sovrintendono.

[2]Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggior generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.

[3]Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, puo' chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente o per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

[4]La Commissione non s'intendera' costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sara' dichiarato idoneo, ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio Decreto 24 settembre 1914, n. 1053, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1917, n. 492, come modificato dall'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 27 settembre 1914, n. 1220, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 24 settembre 1914 al 6 ottobre 1914.

Testo in vigore dal 11 aprile 1915 al 25 agosto 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1915

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1914 al 11 aprile 1915. 12 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.

… del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di tolto: una armata aggiunto: un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua voltatolto: , come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonche' gli ispettori generali di cavalleria, tolto: artiglieria e aggiunto: d'artiglieria o del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri tolto: reali aggiunto: Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni tolto: di artiglieria, l'ispettore aggiunto: d'artiglieria, l'ispettore capo di sanita' militaretolto: , e aggiunto: o l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi tolto: e aggiunto: o ruoli cui essi sovrintendono.

Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di tolto: maggiore aggiunto: maggior generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato)tolto: , e per l'esame delle proposte di tolto: promozioni aggiunto: promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.

… tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente aggiunto: o per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La Commissione non s'intendera' costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sara' dichiarato idoneoaggiunto: , ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art16 · fonte del testo

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