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E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione. ((Il prelievo e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto)). Il prelievo puo' essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realta' della morte. Per le modalita' del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realta' della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 21 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
