Prevenzione e repressione del delitto di genocidio
Art. 2 — Deportazione a fine di genocidio
Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e' punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.
Testo vigente dal 30 ottobre 1967
