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Gli amministratori ed i capi degli Uffici della regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi dei precedenti articoli 18 e 30, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' per la determinazione dei danni. Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia e' fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti puo' condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione. La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della regione, detta norme che consentano l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilita' a norma dei precedenti articoli 18 e 30.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art32 · fonte su Normattiva