Art. 18 — Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale
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Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonche' per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse. Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attivita' di inanellamento. Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio. E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, che provvedera' ad informare il predetto Istituto.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992
