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I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni. Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584. Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 23 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1977-12-21;967~art3 · fonte su Normattiva