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Le esattorie, che al 28 febbraio 1953 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali. Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie, per le quali la conferma non sia stata chiesta, o, se chiesta, non sia stata concessa, potranno essere compiute entro termini abbreviati a norma del secondo comma, dell'art. 12 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, anche indipendentemente da richiesta del Comune o del Consorzio. E' in facolta' del Ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata - quinquennio o decennio - del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non puo' superare il dieci per cento.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

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