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Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo. L'assistenza di cui al primo comma e' estesa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594. Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, e' stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta. I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1968 al 25 agosto 1971
