In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell'esodo. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 gennaio 1968, n. 7

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La L. 4 gennaio 1968, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, e' stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta."

Testo vigente dal 3 febbraio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1958 al 3 febbraio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 gennaio 1968, n. 7

    La L. 4 gennaio 1968, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, e' stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;173~art10 · fonte del testo