Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1971 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo. L'assistenza di cui al primo comma e' estesa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594. Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, e' stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta. I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1971, n. 568

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La L. 25 luglio 1971, n. 568 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, e' riaperto lino al 31 dicembre 1972 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 25 agosto 1971 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1971

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1968 al 25 agosto 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1971, n. 568

    La L. 25 luglio 1971, n. 568 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, e' riaperto lino al 31 dicembre 1972 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-01-04;7~art1 · fonte del testo