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La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, e' attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali ((dei locatori a coltivatori diretti)). 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte Costituzionale
6Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1962, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392 (che ha modificato interamente il testo del presente articolo) "in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione."
Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 22 dicembre 2008
