Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 settembre 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, e' attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali ((dei locatori a coltivatori diretti)). 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1962, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392 (che ha modificato interamente il testo del presente articolo) "in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione."

Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 108/1962

    Ha colpito questo articolo
    20 dicembre 1962

    Quando non sono addotti motivi nuovi a sostegno dell'eccezione di incostituzionalità che investe una questione su cui la Corte costituzionale si è già pronunciata, ne' l'eccezione stessa è prospettata sotto profili nuovi prima non considerati, non vi è ragione di discostarsi dalla precedente pronuncia. (La massima si riferisce alla questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive delle sezioni specializzate agrarie sotto il profilo della proporzione numerica fra le due categorie di membri componente il collegio, decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 76 del 1961).

    Art. 102 cost. · Art. 108 cost. · Art. 5 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 1 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1950 al 15 settembre 1950. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali dei locatori tolto: e aggiunto: a coltivatori diretti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1962, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392 (che ha modificato interamente il testo del presente articolo) "in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;353~art2 · fonte del testo