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La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, e' attribuita alla Sezione specializzata presso i Tribunali e le Corti di appello, prevista dall'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, la quale, in caso di controversie relative ai rapporti di affitto, e' composta, oltre che del presidente e di due giudici togati, di quattro esperti che saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1949 al 4 luglio 1950
