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Le norme di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277 e dell'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, non si applicano all'annata agraria 1947-1948. Le Sezioni specializzate del tribunale, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nell'esame delle controversie relative all'equo canone per l'annata agraria 1947-48, giudicheranno nel caso singolo, prendendo a base le determinazioni della Commissione tecnica, provinciale di cui all'art. 2 della stessa, legge o della Commissione tecnica straordinaria, di cui al quarto comma dell'art. 1 della, presente legge.

Testo in vigore dal 25 giugno 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1949-06-03;321~art4 · fonte del testo