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Le norme di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277 e dell'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, non si applicano all'annata agraria 1947-1948. Le Sezioni specializzate del tribunale, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nell'esame delle controversie relative all'equo canone per l'annata agraria 1947-48, giudicheranno nel caso singolo, prendendo a base le determinazioni della Commissione tecnica, provinciale di cui all'art. 2 della stessa, legge o della Commissione tecnica straordinaria, di cui al quarto comma dell'art. 1 della, presente legge.
Testo in vigore dal 25 giugno 1949 al 22 dicembre 2008
