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Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048, e' prorogato al 31 dicembre 1969.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1967 al 3 luglio 1970
