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I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonche' dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo dell'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 12 gennaio 1958
