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I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonche' dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo dell'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 1957, n. 1218
1La L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'art.1) che " I termini prorogati al 31 dicembre 1957 con la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959." Ha inoltre disposto (con l'art.2) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1958.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008
