Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.
Testo vigente dal 18 agosto 1956
Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.
Testo vigente dal 18 agosto 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;898~art2 · fonte del testo