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La. Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' disporre in qualunque momento l'esame delle gestioni teatrali I conti consuntivi delle gestioni sovvenzionate devono essere pubblicati entro tre mesi dalla chiusura della stagione, secondo le modalita' da stabilirsi dalla Presidenza del Consiglio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
