Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1989 al 4 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e nell'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalita' di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso articolo 5. E' prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A partire dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succesive modificazioni, segue l'iter e le modalita' previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, gia' di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilita' in rapporto alla programmazione regionale. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1989 al 4 giugno 1990
