Art. 3 — 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991
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Note all'art. 3: - Per il titolo del D.L. n. 534/1987 si veda la precedente nota all'art. 2. - Il quinto comma dell'art. 2 della legge n. 818/1984 (Nulla-osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), modificato dall'art. 1- bis del D.L. n. 288/1985, stabilisce, in particolare, che il nulla-osta provvisorio debba essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e che durante il periodo della sua validita' produce gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nulla-osta provvisorio e' consentita la prosecuzione dell'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1989 al 4 giugno 1990
