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Il testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e' cosi' modificato:

  • 1)nell'art. 1 alle parole "con la reclusione da tre a dieci anni" sono sostituite le parole "con la reclusione da due ad otto anni";
  • 2)nell'art. 2 alle parole "con la reclusione da due a dieci anni" sono sostituite le parole "con la reclusione da uno ad otto anni";
  • 3)l'art. 5, comma secondo, e' sostituito dal seguente: "Se il fatto e' di lieve entita' la pena e' diminuita".

Testo in vigore dal 30 luglio 1949 al 27 dicembre 1950

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