Le disposizioni piu' favorevoli al reo, contenute nel testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e quelle piu' favorevoli contenute nel precedente art. 2 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, salvo, in entrambi i casi, che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1950, n. 1004
1La L. 23 dicembre 1950, n. 1004 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952."
Testo vigente dal 27 dicembre 1950
