Non e' punibile per i reati preveduti dal testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1950, n. 1004

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La L. 23 dicembre 1950, n. 1004 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952."

Testo vigente dal 27 dicembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 dicembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1949 al 27 dicembre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1950, n. 1004

    La L. 23 dicembre 1950, n. 1004 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;450~art3 · fonte del testo