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Le disposizioni piu' favorevoli al reo, contenute nel testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e quelle piu' favorevoli contenute nel precedente art. 2 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, salvo, in entrambi i casi, che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Testo in vigore dal 30 luglio 1949 al 27 dicembre 1950
