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Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
- 1)le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
- 2)le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3)i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4)le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000
