Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 262/1997

    Questione infondata
    23 luglio 1997

    Non è fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) - <<nella parte in cui consentono l'imposizione del vincolo di durata indefinita su immobili ricompresi nell'elenco delle bellezze d'assieme, redatto ai sensi dell'art. 2 della medesima legge senza la previsione di un termine per la conclusione del procedimento di imposizione del vincolo definitivo (approvazione dell'elenco da parte del Ministro, ora Regione competente) e senza il rispetto delle formalità previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà e del diritto di costruire>> -, in quanto il legislatore ha previsto un sistema (v., in particolare, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi"; e, per quanto riguarda la Regione Veneto, la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, Capo IV), con il quale ha inteso dare applicazione generale a regole, in buona parte enucleate in sede di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione negli obiettivi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e tempestività dell'azione amministrativa, quali valori essenziali di un ordinamento democratico. red.: G. Leo

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 29 OTTOBRE 1999aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 490 aggiunto: 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art3 · fonte del testo