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[1]L'elenco delle localita' di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene e' affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, e' contemporaneamente depositala presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facolta' di prendere visione.
[3]Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facolta' di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'educazione nazionale e il consiglio di Stato.
[4]Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000
