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((L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 21, 22, 23 e 24 puo' essere promosso dall'Opera nazionale, alla quale, in ogni caso, le autorita' locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati)).

Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art24bis · fonte del testo