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((L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 23 e 24, e negli articoli 76, secondo comma, 78, 79, 101, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, puo' essere promosso dall'Opera nazionale alla quale, in ogni caso, le autorita' locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati)).

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. 5 parole tolte, 33 parole aggiunte.

L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli tolto: 21, 22, 23 e 24 aggiunto: 23 e 24, e negli articoli 76, secondo comma, 78, 79, 101, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, puo' essere promosso dall'Opera nazionaletolto: , alla quale, in ogni caso, le autorita' locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art24bis · fonte del testo