Provvedimenti
Art. 2
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[1]Il credito di impianto e di miglioramento e' quello diretto alla esecuzione delle opere indicate nell'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
[2]Il credito di esercizio e' quello destinato a sostenere le ordinarie esigenze delle aziende.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994
