Art. 4
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[1]La Banca nazionale del lavoro destinera' alle operazioni di credito peschereccio di impianto o di miglioramento e di esercizio la somma di L. 10.000.000, nonche' l'ammontare dei contributi che saranno ad essa versati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma del successivo art. 8.
[2]La Banca nazionale del lavoro esercitera' tale credito a miti condizioni, nell'interesse della pesca e dei pescatori.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 28 febbraio 1939
