Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1935 al 28 febbraio 1939. Leggi il testo vigente →

[1]La Banca nazionale del lavoro destinera' alle operazioni di credito peschereccio di impianto o di miglioramento e di esercizio la somma di L. 10.000.000, nonche' l'ammontare dei contributi che saranno ad essa versati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma del successivo art. 8.

[2]La Banca nazionale del lavoro esercitera' tale credito a miti condizioni, nell'interesse della pesca e dei pescatori.

Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 28 febbraio 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1281~art4 · fonte del testo