Art. 4
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[1]La Banca nazionale del lavoro destinera' alle operazioni di credito peschereccio di impianto o di miglioramento e di esercizio la somma di L. 10.000.000, nonche' l'ammontare dei contributi che saranno ad essa versati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma del successivo art. 8. 1
[2]La Banca nazionale del lavoro esercitera' tale credito a miti condizioni, nell'interesse della pesca e dei pescatori.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 2 febbraio 1939, n. 303, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In aggiunta alla somma assegnata per operazioni di credito peschereccio ai termini dell'art. 4 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, la Banca Nazionale del Lavoro, destinera', a partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, la somma di L. 20.000.000 per operazioni di credito relative all'impianto ed al miglioramento di valli, salse da pesca, peschiere e stabilimenti di piscicultura ed alla sistemazione di acque interne a scopo di pesca e relative opere accessorie".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1939 al 1 gennaio 1994
