Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009. 154 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A decorrere dal 1° luglio 1941-XIX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, e' conceduta agli ufficiali giudiziari una indennita' a titolo di aggiunta di famiglia nei limiti ed alle condizioni stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.
tolto: Inoltre, sempre limitatamente al periodo di cui al precedente comma e con la decorrenza ivi indicata agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti lordi non hanno superato nell'anno 1940 le lire 24.000, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940 XVIII, n. 828, e' conceduto un assegno temporaneo di guerra annuo, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura: del 20 per cento sulle prime lire 4800 lorde annue degli emolumenti suindicati; del 10 per cento sulla quota eccedente le lire 4800 fino alle lire 8400 lorde annue degli emolumenti medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art1 · fonte del testo