Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ai commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari sono conceduti, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, assegni familiari supplementari in misura pari a quella degli assegni familiari spettanti ai commessi medesimi in base alle disposizioni in vigore.
tolto: Il relativo maggiore contributo e' a carico degli ufficiali giudiziari da cui i commessi dipendono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art4 · fonte del testo