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[1]A decorrere dal 1° luglio 1941-XIX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, e' conceduta agli ufficiali giudiziari una indennita' a titolo di aggiunta di famiglia nei limiti ed alle condizioni stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

[2]Inoltre, sempre limitatamente al periodo di cui al precedente comma e con la decorrenza ivi indicata agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti lordi non hanno superato nell'anno 1940 le lire 24.000, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940 XVIII, n. 828, e' conceduto un assegno temporaneo di guerra annuo, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura: del 20 per cento sulle prime lire 4800 lorde annue degli emolumenti suindicati; del 10 per cento sulla quota eccedente le lire 4800 fino alle lire 8400 lorde annue degli emolumenti medesimi.

Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art1 · fonte del testo