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[1]Gli emolumenti lordi da computarsi ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al capoverso dell'articolo precedente, sono quelli riscossi dagli ufficiali giudiziari per proventi e percentuali, compresi i proventi recuperati, in base ai repertori del 1940.

[2]Tali emolumenti:

[3]nel caso di comunione, sono stabiliti, per ciascun ufficiale giudiziario, in base ai verbali di reparto relativi all'anno 1940, integrati con i repertori dell'anno medesimo ai fini del computo dei proventi riscossi e non messi in comunione a sensi dei capoversi primo e secondo dell'art. 103 del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-111, n. 2271, e successive modificazioni;

[4]qualora nel 1940 l'ufficiale giudiziario in seguito a tramutamenti o ad applicazione temporanea o saltuaria, abbia prestato servizio in piu' uffici, sono costituiti dal cumulo di tutte le competenze percepite nei vari uffici;

[5]nel caso di applicazione ad altro ufficio in modo continuativo, sono costituiti dalle competenze percepite nell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' stato applicato, nonche' da quelle percepite nell'ufficio di appartenenza se l'applicazione non sia durata per l'intero anno 1940.

[6]L'aggiunta di famiglia e l'assegno annuo di cui al precedente art. 1, sono pagati mensilmente dall'Ufficio del registro in base a mandato rilasciato dal pretore o dal capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto, da iscriversi nel registro modello 12 (spese di giustizia).

Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art2 · fonte del testo