Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1945 al 16 dicembre 2009. 349 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, gia' modificato prima con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, poi con l'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2409, e successivamente con l'art. 2 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, e' sostituito il seguente:
tolto: «Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1° dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 8340 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 8640, e' dovuta un'indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a L. 8640, dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 9180, dopo il secondo, a L. 9780 dopo il terzo, a L. 10.320 dopo il quarto e a L. 10.800 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 9180 dopo il primo quadriennio, a L. 9780 dopo il secondo, a L. 10.320 dopo il terzo, a L. 10.800 dopo il quarto e a L. 11.460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-25;828~art2 · fonte del testo