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Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi, ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, u. 2344, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 974, si tiene cotto anche dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di cui al precedente art. 1.

Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art3 · fonte del testo