Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 51 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione del 10 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.
tolto: Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario e' punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-25;828~art4 · fonte del testo