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[1]Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, gia' modificato prima con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, poi con l'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2409, e successivamente con l'art. 2 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, e' sostituito il seguente:

[2]«Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1° dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 8340 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 8640, e' dovuta un'indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a L. 8640, dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 9180, dopo il secondo, a L. 9780 dopo il terzo, a L. 10.320 dopo il quarto e a L. 10.800 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 9180 dopo il primo quadriennio, a L. 9780 dopo il secondo, a L. 10.320 dopo il terzo, a L. 10.800 dopo il quarto e a L. 11.460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi».

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 4 febbraio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-25;828~art2 · fonte del testo