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[1]Al primo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, gia' modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, e successivamente con l'art. 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, e' sostituito il seguente:
[2]«Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 36.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non superi le L. 57.360, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 57.360».
[3]Il primo comma dell'art. 4 della medesima legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, gia' modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, e successivamente con l'art. 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, e' sostituito dal seguente:
[4]«Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 3000, ma non superi le L. 4780, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4780».
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
