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[1]Il patrimonio dell'Unione e' costituito dal valore delle aree con l'inerente diritto al mutuo, dagli edifici di cui agli articoli 15 e 16 e dall'indennita' di espropriazione di cui all'art. L'Unione messinese emettera' carature di L. 25 ciascuna per un ammontare complessivo equivalente al valore degli edifici che sorgevano sulle aree passate in sua proprieta' a termini degli articoli 15 e 16 e di quelli in ordine ai quali ha acquistato il diritto all'indennita' di cui all'art. 18: valore che sara' determinato a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge.

[2]Il valore delle costruzioni rimaste sulle aree passate in proprieta' dell'Unione, od eventualmente eseguite sulle medesime, non da' diritto ad un maggior numero di carature.

[3]Le carature saranno attribuite nella misura dei nove decimi del valore di esse ai singoli proprietari od ai loro eredi, in ragione del valore delle rispettive proprieta' determinato come sopra e diminuito di un decimo. Non saranno calcolate le frazioni non superiori a L. 12.50; quelle superiori a tale somma daranno diritto ad una caratura intera.

[4]Il rimanente decimo del valore delle carature emesse sara' destinato alla formazione di un fondo di riserva per gli scopi indicati nel regolamento.

[5]Le carature saranno nominative e non potranno essere vincolate, ne' alienate se non dopo un triennio dalla loro assegnazione.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art20 · fonte del testo