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[1]Con i decreti Reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, o con gli altri successivi potra' essere concessa la facolta' di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al Comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.
[2]Tale facolta' di espropriazione e di rivendita potra' essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.
[3]I Comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facolta' loro concessa dal primo e secondo comma, dovranno restituire allo Stato la meta' dell'indennita' pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato. Qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennita' pagata, sara' versata invece la meta' del ricavato stesso.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
