Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 217 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le indennita' per le espropriazioni nei Comuni di cui all' art. 1 della presente legge, eseguite dallo Stato o dalle amministrazioni comunali e provinciali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei Comuni stessi e dichiarati di pubblica utilita' ai sensi del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonche' quello per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati, allo ampliamento degli esistenti, ed allo spostamento di abitati in Calabria e in provincia di Messina, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente articolo 44.
tolto: Le stesse norme indicate nell'art. 44 saranno applicabili alle espropriazioni gia' fatte dallo Stato, qualora l'indennita' non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennita' per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 3 e l'art. 4 della legge 12 gennaio 1909, l'art. 3 del R. decreto 25 aprile 1909, n. 217, l'art. 3 del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264, l'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art46 · fonte del testo